IL PARERE AGCOM AL MISE

Banda larga 28 Ghz: proroga dei diritti d’uso fino al 2029

Secondo l’autorità la misura sortirà benefici per il mercato e per gli utenti in termini di fornitura di servizi, valorizzazione degli investimenti e maggiore garanzia di sostenibilità degli stessi. Cooperazione obbligatoria fra operatori del fisso e dei servizi via satellite per evitare accaparramenti di risorse

03 Gen 2022

Mi Fio

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La proroga dei diritti d’uso esistenti per reti radio a larga banda Wll nella banda 27.5-29.5 GHz può essere concessa per un periodo fino al 31 dicembre 2029. È quanto ha messo nero su bianco Agcom nella delibera 426/21/Cons (QUI LA DELIBERA AGCOM) ossia nel parere al Ministero dello sviluppo economico sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione della proroga della durata dei diritti d’uso esistenti, in cui si definiscono anche le nuove regole. Le istanze erano state presentate al Mise da Open Fiber, Eolo e Connesi.

Si è ritenuto che la concessione di una proroga dei diritti d’uso nella banda a 28 GHz possa assicurare benefici al mercato e agli utenti in termini di fornitura di servizi, anche in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sviluppo della banda larga e ultra-larga, valorizzazione degli investimenti e maggiore garanzia di sostenibilità degli stessi, tutela dell’utenza e promozione della competizione per il complesso del mercato”, si legge nel parere dell’autorità in cui si specifica che l’analisi preliminare svolta dall’Autorità per definire le misure sottoposte a consultazione pubblica con la delibera n. 316/21/Cons ha già tenuto conto delle norme e degli obiettivi previsti dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche – in vigore dal 24 dicembre -per la concessione della proroga dei diritti d’uso delle frequenze, ponendosi quindi già in linea con esso

Per la proroga gli operatori dovranno redigere un piano tecnico finanziario e di utilizzo delle frequenze con indicazione anche dei collegamenti effettivamente attivi al momento della richiesta, e con valutazioni previsionali per gli anni per cui si chiede la proroga. Gli operatori autorizzati alla proroga dei propri diritti d’uso delle frequenze sono tenuti al versamento di un contributo annuale aggiornato sulla base del tasso di rivalutazione monetaria applicabile e incrementato di un fattore fissato al 30%, valutato per la quantità di banda, l’estensione geografica e la durata. Restano fermi i cap attualmente vigenti riguardo il cumulo di frequenze tra la banda 26 GHz e la banda 28 GHz per i sistemi Wll. Per la sola banda 28 GHz nessun operatore può detenere tutti i diritti d’uso Wll.

Ai fini dell’autorizzazione gli operatori dei sistemi del servizio fisso (Fs) si impegnano ad aderire a una procedura di coordinamento per consentire lo sviluppo reciproco dei propri sistemi e di quelli del servizio fisso via satellite (Fss) co-primario in banda. E allo scopo di evitare accaparramenti di risorse da parte delle applicazioni satellitari, il Mise stabilisce degli impegni di garanzia da parte degli operatori del servizio Fss a mettere in esercizio e tenere operative le stazioni terrene dei piani approvati di cui al comma precedente, una volta raggiunto il coordinamento e completato il processo di autorizzazione. E tutti gli utilizzatori dello spettro sono tenuti a collaborare tenendo conto dei rispettivi diritti di accesso alle frequenze anche per risolvere eventuali problemi di interferenza, col fine di pervenire alle opportune configurazioni tecniche. A tal fine – si legge ancora nel provvedimento – gli assegnatari dei diritti d’uso dei sistemi Wll sono tenuti a rendere disponibili agli operatori satellitari, a seguito di motivata richiesta e a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche minime necessarie e la locazione geografica degli impianti installati nelle aree interessate dal coordinamento, nonché di quelli che rientrano nei progetti di sviluppo già in fase esecutiva nelle stesse aree. In caso di mancato raggiungimento di un accordo di coordinamento, l’operatore interessato ha la facoltà di rivolgersi al Mise, cui è rimessa la decisione finale sul coordinamento stesso.

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